Astrattezza: differenze tra le versioni

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L''''astrattezza''' è il carattere della [[Norma (diritto)|norma giuridica]] che non fa riferimento a singole [[fattispecie]] concrete, passate o future, ma ad una classe di fattispecie (una ''fattispecie astratta'') ed è, quindi, applicabile ad una pluralità indeterminata di casi, ogniqualvolta la fattispecie concretamente verificatasi possa essere ricondotta alla fattispecie astratta. Si pensi ad una norma che punisce l'omicidio, la quale si riferisce non ad una fattispecie concreta (l'uccisione di Tizio) ma ad una classe di fattispecie (tutti gli omicidi). E' ''astratta'' la norma che possiede tale carattere, ''concreta'' quella che non lo possiede.
 
L'astrattezza della norma è collegata alla [[generalità (carattere della norma)|generalità]], sebbene possano esistere norme astratte ma non generali e norme generali ma non astratte. Inoltre, viVi possono essere diversi gradi di generalità ed astrattezza: il massimo grado di generalità è raggiunto dalle norme che si rivolgono a "chiunque", il massimo grado di astrattezza da quelle che si riferiscono a "qualunque fatto" (si pensi all'art. 2043 del [[Codice civile italiano]] ove si fa riferimento a "qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto"). Le norme che presentano il massimo grado di generalità e astrattezza sono dette ''di diritto comune'' o ''generale'', in contrapposizione alle norme ''di diritto speciale'' che delimitano la classe dei soggetti cui si rivolgono o dei fatti cui si riferiscono, sottraendoli all'applicazione del diritto comune (si noti che anche queste norme sono generali ed astratte, ma tale carattere è circoscritto entro la classe dei soggetti o fatti da loro delimitata).
 
Un tempo si riteneva che l'astrattezza, assieme alle generalità, fosse carattere essenziale della norma giuridica. Oggi, invece, una diffusa impostazione teorica, risalente ad [[Hans Kelsen]], ritiene che l'esercizio di un [[potere (diritto)|potere]] si risolva sempre nella produzione di una norma giuridica o, secondo altri autori, di un ''precetto'', sia quando si estrinseca in ''[[atto normativo|atti normativi]]'', quelli che rientrano tra le [[fonte del diritto|fonti del diritto]] ([[costituzione]], [[legge]], [[regolamento]] ecc.), sia quando si estrinseca in altri ''atti precettivi'', quali sono i [[provvedimento|provvedimenti]] [[provvedimento amministrativo| amministrativi]] e [[provvedimento giurisdizionale|giurisdizionali]] ed i [[negozio giuridico|negozi giuridici]] di diritto privato, solo che, nel secondo caso, le norme o i precetti prodotti non hanno i caratteri di generalità ed astrattezza che presentano invece le norme prodotte dalle fonti del diritto. Va inoltre tenuto presente che il [[potere legislativo]] può emanare [[legge|leggi]] che pongono norme concrete: in tal caso siamo di fronte ad una legge meramente formale (la cosiddetta ''[[legge-provvedimento]]'') priva di contenuto normativo.