Generalità (carattere della norma): differenze tra le versioni

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La '''generalità''' è il carattere della [[Norma (diritto)|norma giuridica]] che non si rivolge ad uno o più [[soggetto giuridico|soggetti giuridici]] determinati ma ad una pluralità indeterminata di soggetti. Si pensi ad una norma che punisce l'omicidio, la quale non si rivolge ad un soggetto detrminato (Tizio che ha commesso un omicidio) ma ad una pluralità indeterminata di soggetti (tutti coloro che hanno commesso un omicidio). E' ''generale'' la norma che possiede tale carattere, ''specialeparticolare'' (o ''ad personam'') quella che non lo possiede.
 
La generalità della norma è collegata all'[[astrattezza]], sebbene possano esistere norme astratte ma non generali e norme generali ma non astratte. Vi possono essere diversi gradi di generalità ed astrattezza: il massimo grado di generalità è raggiunto dalle norme che si rivolgono a "chiunque", il massimo grado di astrattezza da quelle che si riferiscono a "qualunque fatto" (si pensi all'art. 2043 del [[Codice civile italiano]] ove si fa riferimento a "qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto"). Le norme che presentano il massimo grado di generalità e astrattezza sono dette ''di diritto comune'' o ''generale'', in contrapposizione alle norme ''di diritto speciale'' che delimitano la classe dei soggetti cui si rivolgono o dei fatti cui si riferiscono, sottraendoli all'applicazione del diritto comune (si noti che anche queste norme sono generali ed astratte, ma tale carattere è circoscritto entro la classe dei soggetti o fatti da esse delimitata).