Clausola penale: differenze tra le versioni

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La '''clausola penale''' è una particolare [[clausola]] del contratto, espressione del patto con cui, in via forfettaria e preventiva, si determina l’ammontare del risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento.
 
==Storia==
In [[diritto romano]] la stipulatio poenae aveva carattere misto, di [[pena]] e di indennizzo, al quale poi si aggiungeva una terza funzione, ovvero quella di far conseguire indirettamente, ai negozi privi di tutela legale, l’effetto pratico cui le loro parti miravano. Nel [[medioevo]] si stipulavano pene pecuniarie, anche molto rilevanti nella loro entità, a carico della parte inadempiente, la quale non di rado era tenuta a pagare la pena periodicamente, a partire dalla scadenza dell’obbligazione fino al suo [[adempimento]]. Nelle codificazioni, invece, la clausola penale è un patto accessorio, al quale, a seconda delle prospettive dottrinali e giurisprudenziali dominanti in un dato contesto storico, vengono attribuite tre funzioni: di liquidazione preventiva del danno, di coazione indiretta ad adempiere e di pena.
 
==Nozione e funzione==