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Lo Stato provvide ad eliminare questo contratto, in capo a beni delle amministrazioni e le aziende autonome dello stato, comprese l'amministrazione del fondo per il culto, l'amministrazione del fondo di beneficienza e di religione nella città di roma e l'amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali, per [[antieconomicità]], nel 1974 con la [http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/legge-29-gennaio-1974-n-16-abrogata.html Legge 29 gennaio 1974, n. 16] “Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille”, con la quale, oltre “alla chiusura delle partite di credito” si provvide anche alla cancellazione della annotazione in Catasto, dando comunicazione agli uffici interessati dell'avvenuta estinzione del contratto e lasciando così gli ex livellari proprietari a tutti gli effetti dei terreni che erano stati concessi a livello ai loro antenati.
 
Come confermato dalla Corte dei Conti con [http://demaniocivico.blogspot.com/2010/09/corte-dei-conti.html delibera/parere n.18/2006], tale legge 16/1974 non è applicabile ai beni comunali: "è da ricordare che con la legge n.16 del 1974 alle Amministrazioni ed alle Aziende autonome dello Stato, ivi comprese l’Amministrazione del fondo per il culto, l’Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e l’Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economati, venne data la facoltà di rinunciare ai diritti di credito inferiori a lire mille costituiti da canoni enfiteuci, censi livelli ed altre prestazioni in denaro o in derrate derivanti da rapporti perpetui reali e personali costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941. La lettera della legge è chiara: i destinatari di essa sono unicamente le Amministrazioni e le Aziende autonome dello Stato. Tale interpretazione è confortata dai relativi atti parlamentari (atto Senato della Repubblica n.365; atti Camera dei Deputati n.2460; IV legislatura) che, benché scarni, sono chiari sul punto. La legge nasceva da un disegno di legge presentato dal Ministero delle Finanze del tempo, la cui relazione di accompagnamento partiva dalla rilevazione che numerose partite di credito, iscritte nei libri debitori degli Uffici del registro derivanti da rapporti perpetui reali e personali, prevedano la corresponsione di prestazioni di modesto importo, di difficile gestione ed antieconomica. Si faceva, in particolare, riferimento a partite iscritte presso l’Amministrazione delle Finanze e presso l’Amministrazione del fondo per il culto. Va osservato che detta legge determinava l’estinzione del diritto in base al quale lo Stato aveva titolo a riscuotere canoni, censi, livelli ed altre prestazioni, talché le amministrazioni interessate legittimamente potevano rinunciare al diritto di riscuotere detti crediti. Tale essendo rimasta la situazione sotto il profilo legislativo, è da domandarsi se sulla base di detta disposizione anche gli enti locali, non espressamente ivi menzionati, possono ritenersi facoltizzati a rinunciare, anche nei limiti di somma sopra richiamati, alla riscossione di canoni, censi, livelli o altro del genere di cui siano titolari. Al riguardo, con riferimento al principale interrogativo posto dal Comune, va affermato che '''non appare giustificato che l’Ente, sulla base di quanto disposto dalla citata legge n.16 del 1974, deliberi in via autonoma e generalizzata l’estinzione di rapporti perpetui e personali, cui è collegata la titolarità dell’Ente relativamente a canoni e livelli e posti a carico di cittadini titolari di diritti reali'''. Va ricordato che i canoni ed i livelli, di che trattasi, in genere nell’Italia meridionale derivano dalla allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità nonché della inalienabilità e della inusucapibilità. Il Comune, in quanto rappresentante della comunità e referente di tali antiche proprietà collettive, o meglio di quanto rimane di esse dal punto di vista pubblicistico, è titolare di censi, livelli, canoni o altre prestazioni similari, indipendentemente dalla esistenza o meno del titolo di proprietà in testa al comune del singolo immobile. Si tratterebbe peraltro di rinunzia unilaterale, non espressamente prevista dalla norma di legge invocata, che, in quanto derogatoria rispetto ai principi generali posti a tutela della proprietà pubblica, non è suscettibile di interpretazione analogica. Il che non toglie che sia avvertita l’esigenza che l’Ente richiedente, anche in collaborazione con gli Uffici regionali competenti in materia, provveda ad una ricognizione delle singole diverse posizioni relativamente alle quali risulti titolare di canoni, censi, livelli o altre pretese del genere, al fine della riscossione degli stessi o della loro affrancazione su iniziativa di chi è soggetto a tali oneri e con le modalità proprie di quest’ultimo istituto."
Tale legge 16/1974 non è applicabile ai beni comunali e per giunta è stata abrogata dal [http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/legge-29-gennaio-1974-n-16-abrogata.html D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133].
 
TaleLa leggeLegge 16/1974 non è applicabilestata ai beni comunali e per giunta è statasuccessivamente abrogata dal [http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/legge-29-gennaio-1974-n-16-abrogata.html D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133].
 
Quando, negli anni novanta del Novecento, i comuni fecero l'inventario dei loro beni, si ritrovarono ad essere [[concedenti livellari]] e riscoprirono il diritto di esigere un censo dai terreni livellari. Perciò molti comuni, deliberarono di ristabilire quel censo aggiornato, dando la possibilità ai livellari di richiederne l'[[affrancazione]] secondo le norme dell'attuale Codice Civile, cioè quelle dell'enfiteusi.