Livello (contratto): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 27:
Oggi in molti comuni il contratto di livello è vissuto come un problema di difficile soluzione per il semplice motivo che non si effettua una valida ricostruzione storico/giuridica, vista la definizione di tale istituto data da Silvio Pivano.
 
Anche se si legge negli articoli de "''Il sole 24 Ore''": l'affermazione secondo cui “I comuni che hanno conservato il diritto a riscuotere il canone, ma non abbiano continuato a riscuotere i canoni ed esercitato la [[ricognizione del proprio diritto]], ogni diciannove anni, ai sensi dell'art. 969 del Codice Civile, hanno perso il diritto a riscuotere il canone, in quanto si è [[usucapione|usucapito]] non la proprietà già di pertinenza del legittimario, ma l’[[obbligo di debenza]] dei canoni <ref>(Avvocatura Generale dello Stato, parere consultivo riferito all’Agenzia, CS 2749/02 del 15 aprile 2004), (Il Sole 24 Ore, rubrica L’Esperto risponde, ques. n. 229634 – rub. 140). </ref>, tale affermazione è del tutto priva di fondamento e contraria alle norme in vigore: il diritto del concedente a riscuotere il canone non si estingue per usucapione per il preciso disposto dell’art. 1164 del Codice Civile; si può usucapire solo il diritto dell'enfiteuta, mentre il dominio diretto è imprescrittibile; ai sensi dell'art. 1164 del Codice Civile (e prima ancora l'art. 2116 del vecchio Codice Civile abrogato), l'enfiteuta non può usucapire il diritto del concedente; secondo svariate pronunce della cassazione (4231/76 - 323/73 - 2904/62 - 2100/60 - 177/46), tutte concordi, "'''''l’omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutarne il titolo del possesso, neppure nel singolare caso sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva'''''".
L’esercizio del potere di ricognizione di cui all'art. 969 si applica solo per le enfiteusi a tempo (casi singolari), e non riguarda quindi le enfiteusi perpetue: ai sensi dell’art. 958 del Codice Civile le enfiteusi sono perpetue quando non viene stabilita la durata; le enfiteusi in cui non viene fissato un termine sono a tutti gli effetti perpetue; come tali, non va esercitato nessun potere di ricognizione in quanto, ai sensi dell’art. 1164 del Codice Civile, se non muta il titolo del possesso dell’enfiteuta, tale enfiteuta non può usucapire la proprietà e quindi il canone non è prescritto; la ricognizione è un diritto riconosciuto al concedente (e non un dovere) per impedire all'ex enfiteuta (ma solo per le enfiteusi a tempo, dopo la loro scadenza) di usucapire il terreno. "Trattasi, quindi, di una mera facoltà e non di un obbligo, nel senso che il concedente, se non vuole esercitarla, non perde, per ciò solo, il suo diritto sulla cosa" (Cassazione n. 2904 del 10/10/1962).