Comitato (ordinamento civile italiano): differenze tra le versioni
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I componenti del comitato (''promotori'') annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad effettuare offerte in denaro o di altri beni. Il denaro e i beni così raccolti (''[[oblazione|oblazioni]]''), che vanno a costituire il ''fondo del comitato'', non appartengono ai promotori né a coloro che li hanno donati (''oblatori'') ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo annunciato, sicché il comitato possiede una sua [[autonomia patrimoniale]] seppur imperfetta. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
Delle obbligazioni assunte verso terzi rispondono non solo il comitato, con il suo fondo, ma anche, personalmente e solidalmente, tutti suoi componenti. Qualora ottenga il risconoscimento, il comitato diventa una [[fondazione (ente)|fondazione]]
Nessuna responsabilità per le obbligazioni del comitato grava, invece, sugli oblatori che sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Gli ''organizzatori'' e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili, personalmente e solidalmente, verso gli oblatori della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
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