Comitato (ordinamento civile italiano): differenze tra le versioni

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I comitati non sono persone giuridiche (pur potendo essere riconosciuti come tali, se ne hanno i requisiti), però, grazie alla loro autonomia patrimoniale, sono considerati comunque [[soggetto di diritto|soggetti di diritto]] da coloro che distinguono la soggettività dalla personalità giuridica.
 
È discusso in dottrina se i comitati siano riconducibili alle [[associazione (diritto)|associazioni]] o alle fondazioni; secondo alcuni laautori lorovedono nel comitato una fondazione non riconosciuta. Secondo una tesi attualmente molto diffusa e condivisa anche dalla [[Suprema Corte di Cassazione]] (v. Cass. 23 giugno 1994, n. 6032) la natura del comitato sarebbe duplice: associativa nella fase iniziale di raccolta dei fondi, di fondazione nella fase successiva, in cui i fondi raccolti vengono destinati allo scopo annunziato. Vi sono anche autori che vedono nel comitato una fondazione non riconosciuta.
 
==Diritto comparato==