Comitato (ordinamento civile italiano): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 17:
I comitati non sono persone giuridiche (pur potendo essere riconosciuti come tali, se ne hanno i requisiti), però, grazie alla loro autonomia patrimoniale, sono considerati comunque [[soggetto di diritto|soggetti di diritto]] da coloro che distinguono la soggettività dalla personalità giuridica.
 
È discusso in dottrina se i comitati siano riconducibili alle [[associazione (diritto)|associazioni]] o alle fondazioni; alcuni autori vedono nel comitato una fondazione non riconosciuta. Secondo una tesi attualmente molto diffusa e condivisa anche dalla [[Suprema Corte di Cassazione]] (v. Cass. 23 giugno 1994, n. 6032) la natura del comitato sarebbe duplice: associativa nella fase iniziale di raccolta dei fondi, di fondazione nella fase successiva, in cui i fondi raccolti vengono destinati allo scopo annunziato; l'eventuale riconoscimento sarebbe concesso alla fondazione promossa dal comitato, non al gruppo associato dei suoi componenti. Tra coloro che, invece, vedono nel comitato un'associazione non riconosciuta, alcuni ritengono che con il riconoscimento esso divenga una persona giuridica ''sui generis'', il ''comitato riconosciuto'', alla quale continuano ad applicarsi alcune norme proprie dei comitati: quelle sulla responsabilità degli organizzatori e sulla devoluzione dei beni.
 
==Diritto comparato==