Comitato (ordinamento civile italiano): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 8:
I componenti del comitato (''promotori'') annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad effettuare offerte in denaro o di altri beni. Il denaro e i beni così raccolti (''[[oblazione|oblazioni]]''), che vanno a costituire il ''fondo del comitato'', non appartengono ai promotori né a coloro che li hanno donati (''oblatori'') ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo annunciato, sicché il comitato possiede una sua [[autonomia patrimoniale]] seppur imperfetta. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
 
Delle [[obbligazione|obbligazioni]] assunte verso terzi [[responsabilità patrimoniale|rispondono]] non solo il comitato, con il suo fondo, ma anche, personalmente e solidalmente, tutti suoi componenti. Se ottiene il riconoscimento, il comitato diventa una [[fondazione (ente)|fondazione]] o, secondo altri, un'[[associazione riconosciuta]], comunque una [[persona giuridica]] e, quindi, risponde delle obbligazione solo con il suo patrimonio. Nessuna responsabilità per le obbligazioni del comitato grava, invece, sugli oblatori che sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
 
I componenti del comitato compongono l'''assemblea'' dello stesso, organo non citato dal codice civile al quale, tuttavia, si ritiene spettino tutte le decisioni necessarie alla vita dell'ente. L'assemblea affida l'incarico di gestire l'attività dell'ente agli ''organizzatori'', non necessariamente scelti tra i promotori del comitato. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili, personalmente e solidalmente, della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato; si discute, però, se tale responsabilità sussista nei confronti dell'ente o degli oblatori.