Psicoterapeuta: differenze tra le versioni

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In Italia l'attività dello psicoterapeuta è regolamentata ex articolo 3 della Legge n° 56 del 18 febbraio 1989 (Ordinamento della professione di psicologo), che obbliga il professionista a conseguire una specializzazione post universitaria in [[psicoterapia]], presso una scuola di specializzazione pubblica (universitaria) o privata riconosciuta dal Ministero dell'Università. A tali scuole possono accedere solo i laureati in psicologia o medicina iscritti ai rispettivi Albi professionali.
 
Il medico specializzato in [[psichiatria]] o in [[neuropsichiatria]] o ancora in [[neurologia]] è autorizzato - di diritto, in virtù della specializzazione conseguita - ad esercitare la psicoterapia, semplicemente chiedendone l'annotazione al proprio Ordine provinciale di appartenenza.
 
== Voci correlate ==
* [[Psicologo]]
* [[Medico]]
* [[PsichitraPsichiatra]]
* [[Psicoanalista]]