Principio di territorialità: differenze tra le versioni

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== Limiti di applicazione ==
L'[[s:Codice Penale/Libro I/Titolo I#Art. 6 Reati commessi nel territorio dello Stato|art.6]] c.p. prosegue statuendo:''"Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"''.
In ossequio alla lettera della [[legge]], quindi, il reato si considererà commesso all'interno dello territorio della [[repubblicaRepubblica italianaItaliana|repubblica]] [[italia]]na, qualora, nei limiti territoriali dello stesso, si sia estrinsecata una parte della condotta criminosa che rappresenti, almeno, un momento essenziale del progetto criminoso stesso.
Largo dibattito di [[dottrina]] e [[giurisprudenza]] si è avuto in merito al [[reato continuato]] che, proprio per sua natura, mal si accosterebbe a tale estrinsecazione del principio in oggetto, un'estrinsecazione da molti definita "ubiqua", perché particolarmente stringente e puntuale nella delimitazione della casistica di applicazione.