Comitato (ordinamento civile italiano): differenze tra le versioni
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L'''atto costitutivo'', ossia l'accordo tra i componenti del comitato che dà vita allo stesso, non richiede forme particolari ma deve comunque specificare lo scopo in vista del quale il comitato è costituito.
Delle [[obbligazione (diritto)|obbligazioni]] assunte verso terzi [[responsabilità patrimoniale|rispondono]] non solo il comitato, con il suo fondo, ma anche, personalmente e solidalmente, tutti suoi componenti. Se ottiene il riconoscimento, il comitato diventa una [[fondazione (ente)|fondazione]] o, secondo altri, un'[[associazione riconosciuta]], comunque una [[persona giuridica]] e, quindi, risponde delle obbligazione solo con il suo patrimonio. Nessuna responsabilità per le obbligazioni del comitato grava, invece, sugli oblatori che sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
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