Comitato (ordinamento civile italiano): differenze tra le versioni

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L'''atto costitutivo'', ossia l'accordo tra i componenti del comitato che dà vita allo stesso, non richiede forme particolari ma deve comunque specificare lo scopo in vista del quale il comitato è costituito.
 
I componenti del comitato (''promotori'') annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad effettuare offerte in denaro o di altri beni. Il denaro e i beni così raccolti (''[[oblazione|oblazioni]]''), che vanno a costituire il ''fondo del comitato'', non appartengono ai promotori né a coloro che li hanno donati (''oblatori'') ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo annunciato, sicché il comitato possiede una sua [[autonomia patrimoniale]] seppur imperfetta. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
 
Delle [[obbligazione (diritto)|obbligazioni]] assunte verso terzi [[responsabilità patrimoniale|rispondono]] non solo il comitato, con il suo fondo, ma anche, personalmente e solidalmente, tutti suoi componenti. Se ottiene il riconoscimento, il comitato diventa una [[fondazione (ente)|fondazione]] o, secondo altri, un'[[associazione riconosciuta]], comunque una [[persona giuridica]] e, quindi, risponde delle obbligazione solo con il suo patrimonio. Nessuna responsabilità per le obbligazioni del comitato grava, invece, sugli oblatori che sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.