Comitato (ordinamento civile italiano): differenze tra le versioni

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Il '''comitato''' è un [[ente (diritto)|ente]], previsto dall'ordinamento giuridico [[Italia|italiano]], che persegue uno scopo altruistico, generalmente di pubblica utilità, ad opera di una pluralità di persone che, non disponendo dei mezzi patrimoniali adeguati, promuovono una pubblica sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a realizzarlo. Esempi sono i comitati di soccorso o di [[beneficenza]] e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti.
 
==Disciplina==
La disciplina dei comitati è contenuta negli [[s:Codice_civile_-_Libro_Primo/Titolo_II#Art._39_Comitati|articoli da 39 a 42]] del [[Codice civile italiano|Codice civile]].
 
L'''atto costitutivo'', ossia l'accordo tra i componenti del comitato che dà vita allo stesso, non richiede forme particolari ma deve comunque specificare lo scopo in vista del quale il comitato è costituito.
 
Delle [[obbligazione (diritto)|obbligazioni]] assunte verso terzi [[responsabilità patrimoniale|rispondono]] non solo il comitato, con il suo fondo, ma anche, personalmente e solidalmente, tutti suoi componenti. Se ottiene il riconoscimento, il comitato diventa una [[fondazione (ente)|fondazione]] o, secondo altri, un'[[associazione riconosciuta]], comunque una [[persona giuridica]] e, quindi, risponde delle obbligazione solo con il suo patrimonio. Nessuna responsabilità per le obbligazioni del comitato grava, invece, sugli oblatori che sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
 
I componenti del comitato compongono l'''assemblea'' dello stesso, organo non citato dal codice civile al quale, tuttavia, si ritiene spettino tutte le decisioni necessarie alla vita dell'ente. L'assemblea affida l'incarico di gestire l'attività dell'ente agli ''organizzatori'', non necessariamente scelti tra i promotori del comitato. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili, personalmente e solidalmente, della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato; si discute, però, se tale responsabilità sussista nei confronti dell'ente o degli oblatori.
 
Il comitato può stare in giudizio nella persona del suo ''presidente''.
 
==Natura giuridica==