Astrattezza: differenze tra le versioni

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Un tempo si riteneva che l'astrattezza, assieme alle generalità, fosse carattere essenziale della norma giuridica. Oggi, invece, una diffusa impostazione teorica, risalente ad [[Hans Kelsen]], ritiene che l'esercizio di un [[potere (diritto)|potere]] si risolva sempre nella produzione di una norma giuridica, sia quando si estrinseca in ''[[atto normativo|atti normativi]]'', quelli che rientrano tra le [[fonte del diritto|fonti del diritto]] ([[costituzione]], [[legge]], [[regolamento]] ecc.), sia quando si estrinseca in altri ''atti precettivi'', quali sono i [[provvedimento|provvedimenti]] [[provvedimento amministrativo| amministrativi]] e [[provvedimento giurisdizionale|giurisdizionali]] ed i [[negozio giuridico|negozi giuridici]] di diritto privato, solo che, nel secondo caso, le norme prodotte non hanno i caratteri di generalità ed astrattezza che presentano invece le norme prodotte dalle fonti del diritto. Peraltro, anche atti formalmente normativi possono in certi casi contenere norme non generali ed astratte: ne è un esempio la cosiddetta ''[[legge-provvedimento]]'', legge meramente formale priva di contenuto normativo.
 
Il concetto di astrattezza sopra definito è quello comunemente accoltaaccolto in dottrina; va comunque ricordata la concezione alternativa di Riccardo Guastini, il quale considera astratta la norma che si riferisce ad una fattispecie o ad una classe di fattispecie future e, quindi, non già verificatesi; in questo senso, astrattezza significa ''non [[retroattività]]''. D'altra parte, anche a prescidere da questa concezione, è indubbio che, come afferma [[Gustavo Zagrebelsky]], «l'astrattezza ... è nemica delle leggi retroattive, necessariamente "concrete"».
 
==Bibliografia==
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*[[Atto normativo]]
*[[Provvedimento]]
*[[Atto amministrativo generale]]
 
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