Bilancio consolidato: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 12:
L'art.27 enuclea due casi di esonero dall'obbligo di redigere il consolidato per:
* gruppi di modeste dimensioni ''(che non abbiano superato per 2 esercizi consecutivi a livello di gruppo, inteso come le imprese che rientrerebbero nel consolidamento, due di tre limiti, ossia un attivo patrimoniale superiore a 17.500.000 €, ricavi superiori a 35.000.000 € e numero dei dipendenti superiore alle 250 unità).''
* subholding (le controllanti che a loro volta sono controllate da altre società soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidat): la sub-holding deve essere controllata per oltre il 95%, se
== Area di consolidamento ==
|