Udienza preliminare: differenze tra le versioni

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===Deposito della richiesta===
{{procedimento penale}}
Regolata dagli articoli 416 e seguenti del [[codice di procedura penale]], l'udienza è preceduta dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, presso la cancelleria del '''G.I.P''', cui segue per decreto entro 5 giorni, la fissazione della data dell'udienza stessa, la quale non può superare il limite di trenta giorni da quella del deposito e si svolge in [[camera di consiglio]] alla presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato; entro il termine di 10 giorni dall'udienza deve essere notificato l'avviso di udienza alle parti e devono essere formalizzarsi gli atti introduttivi dell'udienza. Può essere pronunciato decreto di rinvio a giudizio o [[sentenza]] di non luogo a procedere. Almeno 3 giorni prima della data fissata per l'udienza, l'imputato può chiedere che si proceda con [[giudizio immediato]].
 
Almeno 10 giorni prima dell’udienza il G.U.P., tramite la cancelleria, notifica all’imputato e alla persona offesa (P.O:) la richiesta di rinvio a giudizio precedentemente depositata dal P.M. oltre all’avviso del giorno, ora e luogo in cui si terrà l’udienza. Sempre almeno 10 giorni prima dell'udienza il GUP deve comunicare al P.M., ai difensori dell'imputato e agli eventuali difensori delle Parti Offese l'avviso dell'Udienza Preliminare.