Generalità (carattere della norma): differenze tra le versioni

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La '''generalità''' è il carattere della [[Norma (diritto)|norma giuridica]] che non si rivolge ad uno o più [[soggetto giuridico|soggetti]] determinati ma ad una pluralità indeterminata di soggetti. Si pensi ad una norma che punisce l'omicidio, la quale si rivolge ad una pluralità indeterminata di soggetti (tutti coloro che hanno commesso un omicidio), non ad un soggetto determinato (Tizio che ha commesso un omicidio). E'È ''generale'' la norma che possiede tale carattere, ''particolare'' (o ''ad personam'') quella che non lo possiede.
 
La generalità della norma è collegata all'[[astrattezza]], sebbene possano esistere norme astratte ma non generali e norme generali ma non astratte. L'una e l'altra rispondono ad una triplice esigenza: ovviare all'impossibilità pratica per l'ordinamento di prevedere tutte possibili combinazioni e varianti che si possono verificare nella realtà; assicurare la [[certezza del diritto]], prevedendo compiutamente ''a priori'' le regole cui i soggetti si debbono attenere; assicurare uniformità di disciplina e, quindi, parità di trattamento.