Astrattezza: differenze tra le versioni

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L''''astrattezza''' è il carattere della [[Norma (diritto)|norma giuridica]] che non fa riferimento a singole [[fattispecie]] concrete, passate o future, ma ad una classe di fattispecie (una ''fattispecie astratta'') ed è, quindi, applicabile ad una pluralità indeterminata di casi, ogniqualvolta la fattispecie concretamente verificatasi possa essere ricondotta alla fattispecie astratta. Si pensi ad una norma che punisce l'omicidio, la quale si riferisce ad una classe di fattispecie (tutti gli omicidi), non ad una fattispecie concreta (l'uccisione di Tizio). E'È ''astratta'' la norma che possiede tale carattere, ''concreta'' quella che non lo possiede.
 
L'astrattezza della norma è collegata alla [[generalità (carattere della norma)|generalità]], sebbene possano esistere norme astratte ma non generali e norme generali ma non astratte. L'una e l'altra rispondono ad una triplice esigenza: ovviare all'impossibilità pratica per l'ordinamento di prevedere tutte possibili combinazioni e varianti che si possono verificare nella realtà; assicurare la [[certezza del diritto]], prevedendo compiutamente ''a priori'' le regole cui i soggetti si debbono attenere; assicurare uniformità di disciplina e, quindi, parità di trattamento.