Crimine: differenze tra le versioni

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==Diritto romano==
Il diritto romano originario non conosceva la distinzione tra reato e [[illecito civile]]: solo nel periodo repubblicano, infatti, la figura del ''[[delitto#Delitto civile|delictum]]'', l'illecito civile, si differenziò dal ''crimen'' (al plurale ''crimina''), il reato. Inizialmente la competenza ad accertare e punire i ''crimina'' spettava al popolo riunito nei [[comizi centuriati]], in seguito fu attribuita a speciali [[giuria|giurie]], le ''[[quaestiones perpetuae]]'' che, in epoca imperiale, fuornofurono via via soppiantate dalla ''[[cognitio extra ordinem]]''.
 
I ''crimina'' potevano essere puniti con la morte, l'''interdictio aqua et igni'' (che comportava l’allontanamento perpetuo dal territorio romano), i [[lavoro forzato|lavori forzati]] (''[[damnatio ad metalla]]'' e ''damnatio in opus publicum''), la [[confisca]] totale o parziale del [[patrimonio]] (''publicatio bonorum'') oppure, nei casi meno gravi, con una [[pena pecuniaria]].