Fattispecie: differenze tra le versioni

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* ''meri fatti'', se per l'ordinamento è irrilevante la volontà del loro accadimento, a prescindere che sia determinato da un'azione umana o da una forza della natura (ad esempio il decorso di un [[termine (diritto)|termine]], la [[morte]] di una persona, un evento meteorologico ecc.);
*''[[atto giuridico|atti giuridici]]'', se, invece, per l'ordinamento è rilevante la volontà del loro accadimento, determinato da un'azione umana (ad esempio una promessa, un [[testamento]], una [[sentenza]], un [[contratto]], un [[atto amministrativo]], una [[legge]] ecc.).
 
Sotto il diverso profilo degli effetti che ne derivano, i fatti giuridici si distinguono in:
* ''fatti costitutivi'', se il loro verificarsi determina la nascita di un rapporto giuridico;
* ''fatti modificativi'', se il loro verificarsi determina la modificazione di un rapporto giuridico preesistente, in alcuno dei suoi elementi (soggetti od oggetto);
* ''fatti estintivi'', se il loro verificarsi determina il venir meno di un rapporto giuridico preesistente;
* ''fatti impeditivi'', se il loro verificarsi impedisce la nascita di un rapporto giuridico.
 
A volte l'ordinamento considera vero o avvenuto un fatto giuridico nel caso sia impossibile accertare se corrisponde effettivamente alla realtà o, addirittura, nonostante sia accertata una realtà contraria: si parla, in questi casi, di ''finzione giuridica'' (''fictio iuris'').