Armistizio lungo: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica |
replaced: l' → l' (2) using AWB |
||
Riga 1:
{{Campagnabox Campagna d'Italia (Seconda guerra mondiale)}}
{{Campagnabox Armistizio con l'Italia 1943}}
L<nowiki>'</nowiki>'''armistizio lungo''' o armistizio di [[Malta]], siglato il [[29 settembre]] del [[1943]], è l'atto nel quale vennero precisate le condizioni di resa imposte al [[Regno d'Italia]] dagli [[Alleati della seconda guerra mondiale|Alleati]] nell'ambito della [[Seconda guerra mondiale]]. Il testo precisava le disposizioni della resa senza condizioni già contenute genericamente nell'[[armistizio di Cassibile]] (l'
==Condizioni==
Il documento, firmato alle 11:30 a bordo della [[corazzata]] britannica [[HMS Nelson (28)|''Nelson'']] dal generale [[Dwight D. Eisenhower|Eisenhower]] per gli Alleati e dal maresciallo [[Pietro Badoglio|Badoglio]] per l'Italia, constava di 44 articoli. Il nome ufficiale in italiano è ''Condizioni aggiuntive di armistizio con l'Italia'' mentre quello in [[lingua inglese|inglese]] è ''Instrument of surrender of Italy''. Al suo interno vengono precisati i dodici punti contenuti nell'armistizio corto e ne vengono aggiunti altri tra cui:
* Art. 29. [[Benito Mussolini]], i suoi principali associati [[Fascismo|fascisti]] e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi […] saranno immediatamente arrestati e consegnati alle Forze delle Nazioni Unite.
* Art. 30. Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i rami della milizia fascista ([[Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale|MVSN]]), la polizia segreta ([[OVRA]]) e le organizzazioni della Gioventù Fascista saranno, se questo non sia già stato fatto, sciolte in conformità alle disposizioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Governo italiano si conformerà a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento ed internamento del personale fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione dell'
* Art. 31. Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinione politica saranno, se questo non sia già stato fatto, abrogate, e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle [[Nazioni Unite]], liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse.
* Art. 33 (A). Il Governo italiano adempirà le istruzioni che le Nazioni Unite potranno impartire riguardo alla restituzione, consegna, servizi o pagamenti quale indennizzo (''payments by reparation of war'') e pagamento delle spese di occupazione.
|