Udienza preliminare: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m -tmp "Istituto processuale" (cancellato). Info integrate e/o già presenti.
Riga 1:
{{L|marzo 2012}}
{{Istituto processuale
|Istituto = Udienza preliminare
|Ramo = Penale
|Articolo = 416-segg. {{cpp}}
|Motivo = Filtro imputazioni
|Requisiti = Richiesta di rinvio a giudizio
|Organo = [[Giudice dell'Udienza Preliminare|GUP]]
}}
 
In [[Italia]], l<nowiki>'</nowiki>'''udienza preliminare''' è quell'udienza che si tiene dinanzi al [[Giudice dell'Udienza Preliminare]] (GUP) successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio effettuata dal pubblico ministero.
 
L'Udienza preliminare è anche il luogo di celebrazione di due dei cinque [[riti alternativi]] previsti dalla procedura penale italiana: il [[patteggiamento]] (art. 444 c.p.p.) e il [[rito abbreviato]] (art. 441), rito che prevede la riduzione di un terzo della [[pena]] e che si svolge sui soli atti del Pubblico Ministero (e del difensore).