Diritto di maggiorasco: differenze tra le versioni

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==Il diritto di maggiorasco nel secolo XVIII==
Il maggiorasco era disciplinato da alcune norme legislative secondo cui il matrimonio, la trasmissione dei [[Appellativo|titoli]] nobiliari e dell’asse patrimoniale erano appannaggio dei soli primogeniti maschi. Il [[patrimonio]] era indissolubile e [[fedecommesso]] con la [[garanzia]] della sua conservazione.
 
Il destinatario del fedecommesso godeva dell’[[usufrutto]] generale dei [[Bene (diritto)|beni]] con l’obbligo di conservarli per restituirli ai suoi successori. Per questi vigeva il divieto assoluto di [[Compravendita|alienazione]], [[ipoteca]], [[donazione]], cessione e qualsiasi altra forma di suddivisione dell’asse patrimoniale, che peraltro era soggetto obbligatoriamente all’inventario.