Tribunale in composizione monocratica (ordinamento penale italiano): differenze tra le versioni

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Il '''Tribunale in composizione monocratica''' è un organo giudicante previsto dall'ordinamento [[diritto processuale penale|processuale penale]] [[Italia|italiano]] che nasce a seguito della cancellazione della secolare figura del Pretore operata dal decreto legislativo 51/1998.<br/>
 
L'art 33 ter del cpp stabilisce che la riserva di collegialità debba essere espressamente prevista dal legislatore: ''Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis cpp o da altre disposizioni di legge''.
 
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Sono inoltre attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80 [, commi 1, 3 e 4,] del medesimo testo unico.
 
 
Le attribuzioni del Tribunale monocratico vengono dunque individuate secondo un criterio quantitativo e uno qualitativo. La violazione delle medesime attribuzioni, intese quindi nel senso di ripartizione degli affari penali, tuttavia non determina l'invalidità degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite (art. 33-nonies cpp)
 
 
== Criterio quantitativo ==
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*la seconda fascia è costituita dai reati punibili fino a 10 anni e da quelli di cui all'art 73 dpr 309/1990.
 
Ciò che le differenzia è il rito. Per i reati della prima fascia il [[pubblico ministero]], dopo aver concluso le indagini preliminari e aver svolto le attività di cui all'art. 415-bis cpp , procede all'emanazione del decreto di citazione diretta in udienza, con l'omissione dell'[[udienza preliminare]]. È per questo che il procedimento davanti al tribunale monocratico si dice "differenziato" rispetto a quello "ordinario" del tribunale collegiale. Per i reati della seconda fascia invece resta applicabile nei limiti di compatibilità il rito ordinario.
 
Per i reati della seconda fascia invece resta applicabile nei limiti di compatibilità il rito ordinario.
 
== Criterio qualitativo ==