Scopo sociale: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m r2.7.1) (Bot: Aggiungo: ca:Ànim de lucre |
fix |
||
Riga 23:
Lo '''scopo mutualistico''' (presente nelle [[cooperative]] e nelle mutue assicuratrici) non è espressamente definito dalla normativa civile, ma solo da quella fiscale. Il Legislatore fiscale stabilisce che per mutualità deve intendersi la capacità di fornire ai [[soci]] beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di [[mercato]], ottenendo quindi un vantaggio economico diretto (risparmio di spesa per beni e servizi o maggiore remunerazione del proprio lavoro).
Si considera anche esistente uno '''scopo consortile''', tipico dei [[società consortile|consorzi]] istituiti in forma di [[società (diritto)|società]] ex art. 2615 ter c.c., che consiste nel supportare le imprese consorziate nella disciplina o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche (al fine di procurare un vantaggio patrimoniale diretto,
'''Elemento comune''' di queste tre ultime categorie è la realizzazione di un risultato economico a vantaggio esclusivo dei [[soci]], è comune cioè lo scopo-mezzo (si parla in questo caso di ''autodestinazione dei risultati'', che nelle [[società cooperative]] e nelle [[società consortile|società consortili]] consisterà poi più specificamente nello scopo-fine del vantaggio patrimoniale diretto, nelle [[società (diritto)|società]] a scopo di lucro nella divisione degli utili).
|