Scopo sociale: differenze tra le versioni

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Lo '''scopo mutualistico''' (presente nelle [[cooperative]] e nelle mutue assicuratrici) non è espressamente definito dalla normativa civile, ma solo da quella fiscale. Il Legislatore fiscale stabilisce che per mutualità deve intendersi la capacità di fornire ai [[soci]] beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di [[mercato]], ottenendo quindi un vantaggio economico diretto (risparmio di spesa per beni e servizi o maggiore remunerazione del proprio lavoro).
 
Si considera anche esistente uno '''scopo consortile''', tipico dei [[società consortile|consorzi]] istituiti in forma di [[società (diritto)|società]] ex art. 2615 ter c.c., che consiste nel supportare le imprese consorziate nella disciplina o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche (al fine di procurare un vantaggio patrimoniale diretto, sottoformasotto forma di maggiori ricavi o minori spese, dai rapporti di scambio tra i consorziati). In relazione allo scopo di lucro della [[società consortile]], la giurisprudenza sostiene che la società consortile possa “…costituirsi anche in assenza del perseguimento dello scopo di lucro; in tal caso, infatti, ai sensi dell'art. 2602, la causa giuridica del [[contratto]] è proprio quella del consorzio…” (Corte d'Appello Ancona, 10.11.1980, Ist. elettronico qualità ind. ).
 
'''Elemento comune''' di queste tre ultime categorie è la realizzazione di un risultato economico a vantaggio esclusivo dei [[soci]], è comune cioè lo scopo-mezzo (si parla in questo caso di ''autodestinazione dei risultati'', che nelle [[società cooperative]] e nelle [[società consortile|società consortili]] consisterà poi più specificamente nello scopo-fine del vantaggio patrimoniale diretto, nelle [[società (diritto)|società]] a scopo di lucro nella divisione degli utili).