Gas lacrimogeno: differenze tra le versioni
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In base alla legge [[18 aprile]] [[1975]], n.110 (''Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi''), articolo 1, si stabilisce che "Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari."
Ciò classifica i gas CS come armi
Si considerano dunque armi chimiche i "candelotti lacrimogeni"
==Tossicità dei gas lacrimogeni==
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