Provvedimento: differenze tra le versioni

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Il termine provvedimento viene però frequentemente utilizzato con un significato più ristretto, riferito ai soli atti giuridici adottati nell'esercizio di un pubblico potere che dispongono per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più soggetti determinati (i ''destinatari'' del provvedimento). I provvedimenti così intesi si contrappongono agli ''[[atto normativo|atti normativi]]'', i quali possono invece creare [[norma (diritto)|norme giuridiche]] [[Generalità (carattere della norma)|generali]] (in quanto rivolte ad una pluralità indeterminata di soggetti) ed [[Astrattezza|astratte]] (in quanto applicabili ad una pluralità indeterminata di casi) e sono, quindi, [[fonte del diritto|fonti del diritto]]. In questo significato più ristretto rientrano i provvedimenti giurisdizionali e quelli amministrativi, ne sono invece esclusi i provvedimenti legislativi (quali le [[legge|leggi]]) e i provvedimenti normativi emanati dal [[potere esecutivo]] (quali i [[regolamento|regolamenti]]) o dal [[potere giudiziario]] (presenti in taluni ordinamenti). Va comunque tenuto presente che il [[potere legislativo]] può emanare leggi che dispongono per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più soggetti determinati; in tal caso siamo di fronte ad una legge meramente formale (la cosiddetta ''legge-provvedimento'') priva di contenuto normativo.
 
Tutti i provvedimenti - normativi, amministrativi e giurisdizionali - sono dotati di una particolare forza giuridica, detta ''imperatività'' o ''autoritarietà'' o ''autoritatività'', che discende dall'essere emanati nell'esercizio di un potere autoritativo e che consiste nell'imposizione unilaterale di effetti giuridici ai destinatari, modificando le loro [[situazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]], a prescindere dal loro consenso.
 
Nello [[stato di diritto]], dove vige il ''[[principio di legalità]]'', gli organi che adottano i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali possono esercitare con gli stessi le sole [[potestà]] conferite da norme generali ed astratte, poste con atti normativi, e le devono esercitare in conformità a tali norme; in caso contrario il provvedimento è [[validità (diritto)|invalido]] e precisamente affetto da ''illegittimità''. Dal principio di legalità discende la ''tipicità'' dei provvedimenti, nel senso che sono tali solo quelli previsti dall'[[ordinamento giuridico]].