Credito documentario: differenze tra le versioni

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# banca emittente - è la banca che emette il credito, impegnandosi a pagare in utilizzo dello stesso; a partire dal luglio 2007, con l'entrata in vigore delle UCP 600, tale impegno è irrevocabile e non modificabile se non previo consenso delle altre parti coinvolte;
# banca avvisante - è la banca che ''avvisa'' il credito al beneficiario; avvisando il credito al beneficiario, la banca avvisante non assume nei suoi confronti alcun impegno, limitandosi a garantire l'autenticità del messaggio ricevuto;
# banca utilizzatrice - è la banca deputata all'utilizzo del credito, ossia alla verifica dei documenti; può essere la banca emittente, una banca designata o qualsiasi banca (c.d.cosiddetto ''credito liberamente negoziabile'');
# banca designata - è la banca (diversa dalla banca emittente) da questa incaricata di effettuare la prestazione (accettazione o pagamento). La presenza di una banca designata è così importante da imporre la distinzione teorica tra crediti "con designazione" - cioè nei quali la banca emittente abbia nominato una banca designata, presso la quale il credito verrà utilizzato - e crediti "senza designazione", nei quali non viene designata nessun'altra banca per effettuare la prestazione, cosicché il credito è utilizzabile solo presso la banca emittente;
# banca confermante - è la banca che conferma il credito, aggiungendo il proprio impegno a pagare a favore del beneficiario a quello della banca emittente. In questo caso il beneficiario è pertanto coperto da una doppia obbligazione bancaria.