Gas lacrimogeno: differenze tra le versioni

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Ciò classifica i gas CS come armi di terza categoria, ossia “armi chimiche”; infatti la vigente regolamentazione in materia include in questa categoria tutti i gas, i liquidi e i solidi, che, diffusi nell'area, in acqua o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni di varia natura, da quelle temporanee a quelle permanenti. Tali sostanze si suddividono in asfissianti (cloro, bromo, perossido di azoto), tossiche (acido cianidrico), vescicatorie (iprite), nervine, irritanti (cloroacetofenone), come i gas usati per i lacrimogeni.
 
I candelotti lacrimogeni sono dunque classificati come "armi chimiche irritanti" e pertantoquindi ne è vietato l'utilizzo in [[guerra]] (sentenza della [[Corte di Cassazione|Cassazione]] [[30 gennaio]] [[1982]])<REF>{{Cita web|autore=Nicola Canestrini|titolo=Armi chimiche e libera manifestazione del pensiero: Cenni di diritto internazionale e di diritto interno|formato=pdf|url=http://www.canestrinilex.it/pdf/armichimiche.pdf|editore=Studio Legale Canestrini|pagine=2|anno=2003|accesso=16 agosto 2011}}</ref>., Tuttaviadato iche gasl'uso lacrimogenidiretto sonodi legalmentearmi utilizzatichimiche, dalleanche forzenon diletali, poliziapotrebbe italiane(in comelinea [[armateorica) noncausare la risposta con letale|armi nonchimiche letali]],mortali da parte del nemico in casoquanto digli necessitàeffetti duranteimmediati operazionidel gas lacrimogeno sono simili a quelli di [[ordinealtre pubblico]]armi chimiche, ma non sono permanenti.
 
I gas lacrimogeni sono legalmente utilizzati dalle [[Polizia (Italia)|forze di polizia italiane]] come [[arma non letale|armi non letali]], in caso di necessità durante operazioni di [[ordine pubblico]].
 
==Tossicità dei gas lacrimogeni==