Bilinguismo amministrativo in Italia: differenze tra le versioni

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Nel [[Friuli-Venezia Giulia]], il cui Statuto Speciale (''Legge Costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963'') non cita specificatamente le minoranze linguistiche se non in termini di principio di eguaglianza (''Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.'').
 
La minoranza slovena è invece tutelata dallo Statuto speciale allegato al Memorandum d’intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall’articolo 8 del Trattato di Osimo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Jugoslavia del 10 novembre 1975, dalla Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" e dalla Legge n. 38 del 23 febbraio 2001 ("Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia") che all'art. 1 "(...) riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine." e all'art. 8 "Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all’articolo 1 è riconosciuto il diritto all’uso della lingua slovena nei rapporti con le autorita’ amministrative e giudiziarie locali (...) aventi sede nel territorio (...) e competenza nei comuni (...). È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena (...). Nei comuni (...) gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identita’ e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L’uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.(...)". All'art.10 inoltre "l’uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.".
 
laLa [[lingua friulana]] è tutelata oltre che dalla Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", dalla Legge Regionale n. 15 del 22 marzo 1996 (''Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie'').
 
In riferimento ai comuni di lingua tedesca è stata emessa la Legge Regionale n. 4 del 15 febbraio 1999 (''Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione: Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona'') ed è presente una citazione alle popolazioni germanofone della Val Canale all'art. 5 della Legge n. 38 del 23 febbraio 2001.