Contabilità di Stato: differenze tra le versioni

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{{Diritto tributario in Italia}}
 
La '''[[Contabilità]] di [[Stato]] e degli [[ente pubblico|enti pubblici]]''' è il complesso delle norme che disciplinano l’attività gestoria dei pubblici poteri, comprendente l’organizzazione [[finanza|finanziario]]-contabile, la gestione [[patrimonio|patrimoniale]], l’attività contrattuale, la gestione del [[bilancio dello Stato|bilancio pubblico]], il sistema dei controlli e le responsabilità degli amministratori della cosa pubblica.
 
== Le fonti della Contabilità di Stato e degli enti pubblici ==
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==Lo Stato==
Lo [[Stato]], [[ente pubblico]] per definizione, è il soggetto principale della [[spesa pubblica]] e dirige e coordina l’intera attività delle strutture pubbliche per la soddisfazione sia delle esigenze individuali che di quelle a carattere nazionale. Le funzioni di [[interesse pubblico]] non vengono esercitate integralmente dallo Stato in via diretta ma, grazie ad un decentramento di competenze, anche da altri enti territoriali, sulla base di quanto prevede la [[Costituzione]], o da enti autarchici (cioè dotati di competenze proprie), in tutti i casi in cui lo Stato decida di privarsi della prerogativa di gestire certe attività e nei limiti in cui lo decida. Parlando quindi della cosiddetta [[amministrazione pubblica]] diretta, occorre distinguere fra gli organi facenti parte dell’apparato centrale e gli organi dell’amministrazione locale. I primi si distinguono in organi attivi, consultivi e di controllo. Per quanto riguarda gli organi dell’amministrazione locale ([[Prefetto]], [[Sindaco]] ecc...) essi gestiscono in ambito territoriale le competenze che vengono ad essi attribuite, nel rispetto del vincolo gerarchico che li tiene legati agli organi sovraordinati e imputandosi la loro attività direttamente allo Stato-ente pubblico essi sono direttamente responsabili del loro operato rispetto all’organo sovraordinato, da cui ricevono le direttive per lo svolgimento delle proprie attività.
 
==Organi amministrativi statali==
Vi sono vari organi dello Stato che si occupano dei [[conti pubblici]], [[fisco]] e [[tributo|tributi]]. Essi sono:
 
===Il Ministero dell'economia e delle finanze===
Il cuore dell’amministrazione finanziaria è stato a lungo rappresentato dai [[dicastero|dicasteri]] delle [[Ministero delle finanze|Finanze]], [[Ministero del Tesoro|Tesoro]], [[Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica|Bilancio e Programmzazione Economica]], nonché dalle [[Ministero delle Partecipazioni statali|Partecipazioni Statali]], che a seguito della [[Riforma Bassanini]] e del conseguente D.lgs. 300/1999 sono stati riuniti nel [[Ministero dell'Economia e delle Finanze]]. Le principali funzioni attribuitegli sono:
* stesura del progetto e gestione del [[bilancio dello Stato|bilancio pubblico]];
* gestione delle partecipazioni statali;
* politiche fiscali;
* vigilanza ed indirizzo delle [[Agenzie fiscali]].
 
Le Agenzie fiscali così come [[Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato]] sono sotto la vigilanza del dicastero, attraverso apposita convenzione.
 
===La Commissione tecnica per la Spesa Pubblica===
La Commissione tecnica per la [[spesa pubblica]] ha il compito di definire la metodologia per la programmazione economico-finanziaria. La [[legge Ciampi]] del '97 ha previsto che le cosiddette ''unità previsionali di base'', che sono centri di responsabilità Amministrativa con sede presso ogni ministero, fossero presieduti da burocrati che gestiscono la spesa pubblica, al fine di attuare la separazione tra politica e gestione della spesa pubblica.
 
===Il CIPE===
Al [[Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica]] - CIPE, sono riconosciute importanti funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale. Si occupa inoltre di:
* stabilire le linee della politica economica nazionale, comunitaria e internazionale individuando gli obiettivi prioritari di sviluppo delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
* rimodula periodicamente obiettivi e provvede alla riallocazione delle risorse assegnate e non utilizzate.