Contabilità di Stato: differenze tra le versioni
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{{Diritto tributario in Italia}}
La '''[[Contabilità]] di [[Stato]] e degli [[ente pubblico|enti pubblici]]''' è il complesso delle norme che disciplinano l’attività gestoria dei pubblici poteri, comprendente l’organizzazione [[finanza|finanziario]]-contabile, la gestione [[patrimonio|patrimoniale]], l’attività contrattuale, la gestione del [[bilancio dello Stato|bilancio pubblico]], il sistema dei controlli e le responsabilità degli amministratori della cosa pubblica.
== Le fonti della Contabilità di Stato e degli enti pubblici ==
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==Lo Stato==
Lo [[Stato]], [[ente pubblico]] per definizione, è il soggetto principale della [[spesa pubblica]] e dirige e coordina l’intera attività delle strutture pubbliche per la soddisfazione sia delle esigenze individuali che di quelle a carattere nazionale. Le funzioni di [[interesse pubblico]] non vengono esercitate integralmente dallo Stato in via diretta ma, grazie ad un decentramento di competenze, anche da altri enti territoriali, sulla base di quanto prevede la [[Costituzione]], o da enti autarchici (cioè dotati di competenze proprie), in tutti i casi in cui lo Stato decida di privarsi della prerogativa di gestire certe attività e nei limiti in cui lo decida. Parlando quindi della cosiddetta [[amministrazione pubblica]] diretta, occorre distinguere fra gli organi facenti parte dell’apparato centrale e gli organi dell’amministrazione locale. I primi si distinguono in organi attivi, consultivi e di controllo. Per quanto riguarda gli organi dell’amministrazione locale ([[Prefetto]], [[Sindaco]] ecc...) essi gestiscono in ambito territoriale le competenze che vengono ad essi attribuite, nel rispetto del vincolo gerarchico che li tiene legati agli organi sovraordinati e imputandosi
==Organi amministrativi statali==
Vi sono vari organi dello Stato che si occupano dei [[conti pubblici]], [[fisco]] e [[tributo|tributi]]. Essi sono:
===Il Ministero dell'economia e delle finanze===
Il cuore dell’amministrazione finanziaria è stato a lungo rappresentato dai [[dicastero|dicasteri]] delle [[Ministero delle finanze|Finanze]], [[Ministero del Tesoro|Tesoro]], [[Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica|Bilancio e Programmzazione Economica]], nonché dalle [[Ministero delle Partecipazioni statali|Partecipazioni Statali]], che a seguito della [[Riforma Bassanini]] e del conseguente D.lgs. 300/1999 sono stati riuniti nel [[Ministero dell'Economia e delle Finanze]]. Le principali funzioni attribuitegli sono:
* stesura del progetto e gestione del [[bilancio dello Stato|bilancio pubblico]];
* gestione delle partecipazioni statali;
* politiche fiscali; * vigilanza ed indirizzo delle [[Agenzie fiscali]].
Le Agenzie fiscali così come [[Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato]] sono sotto la vigilanza del dicastero, attraverso apposita convenzione.
===La Commissione tecnica per la Spesa Pubblica===
La Commissione tecnica per la [[spesa pubblica]] ha il compito di definire la metodologia per
===Il CIPE===
Al [[Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica]] - CIPE, sono riconosciute importanti funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale. Si occupa inoltre di:
* stabilire le linee della politica economica nazionale, comunitaria e internazionale individuando gli obiettivi prioritari di sviluppo delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
* rimodula periodicamente obiettivi e provvede alla riallocazione delle risorse assegnate e non utilizzate.
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