Prestazione: differenze tra le versioni

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La '''prestazione''' è il [[comportamento]] che il [[debito]]re deve tenere in vista del soddisfacimento dell'[[interesse (diritto)|interesse]] del [[credito]]re.<br>
 
LaNell'ordinamento italiano, la [[norma (diritto)|norma]] specifica che riguarda la prestazione è l'art. 1174 del [[codice civile italiano|Codice civile]]:
{{quote|''Carattere patrimoniale della prestazione''.<br>La prestazione che forma oggetto dell'[[obbligazione (diritto)|obbligazione]] deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore}}
Vi sono poi altre disposizioni del Codice civile che fanno riferimento a ''prestazioni divisibili'' (art. 1181), alle modalità di realizzazione delle prestazioni (art. 1175, 1176, 1192, 1375), alle conseguenze derivanti dalla mancata esecuzione della prestazione (art. 1218 e ss. sulla [[responsabilità contrattuale]]) e alla possibilità di estinguere l'[[obbligazione (diritto)|obbligazione]] con modi diversi dall'esecuzione della prestazione pattuita (art. 1230 sulla [[novazione]], 1236 sulla [[remissione]], 1241 sulla [[compensazione]], 1253 sulla [[confusione (diritto)|confusione]], ecc.).
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Dal punto di vista genetico, la prestazione racchiude l'interesse del creditore e quello del debitore, che così entrano a far parte del ''programma negoziale'': di conseguenza, quando il risultato programmato non viene attuato, è chiaro che restano insoddisfatti anche gli interessi del creditore e del debitore.<br>
La prestazione è il fulcro del rapporto obbligatorio: essa va analizzata alla luce dell'art. 1175 del [[Codice civile italiano|cod.civ.]], poiché il [[rapporto giuridico]] obbligatorio pone una delle parti in soggezione rispetto all'altra. In più, il ''principio solidaristico'' (di cui la norma è espressione) esclude che il debitore venga assoggettato ad obblighi più gravosi di quelli cui si è impegnato.<br>
L'art. 1175 citato impone anche di salvaguardare gli interessi del creditore, il quale deve esercitare la sua situazione di ''supremazia'' in modo da non aggravare ingiustificatamente la posizione del debitore.
 
==Profilo esecutivo della prestazione==
Dal punto di vista esecutivo, la prestazione va guardata alla luce dell'art. 1176 [[Codice civile|cod. civ.]], cioè alla luce della cd. [[diligenza]] nell'[[adempimento]]. Qui viene in rilievo un altro interesse del creditore, che è l'[[Responsabilità contrattuale|interesse di protezione]], al quale corrisponde dal lato passivo un obbligo di cautela: il debitore, nell'eseguire certe prestazioni, deve tenere indenni cose e/o persone che vengono in contatto con lui, sia che appartengano alla sfera giuridica del creditore, sia che appartengano a terzi estranei.
 
==L'interesse del creditore==
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==Il contenuto della prestazione==
Il contenuto della prestazione non consiste nel fare propria una cosa o una utilità, bensì nel comportarsi secondo quanto dedotto in [[obbligazione (diritto)|obbligazione]].<br>
Il [[Codice civile|Codice]] non prevede un contenuto standard della prestazione e lascia liberi i soggetti di stabilirlo volta per volta, a seconda delle proprie esigenze e convenienze; stabilisce invece una disciplina parzialmente peculiare per quanto riguarda le [[obbligazione pecuniaria|obbligazioni pecuniarie]], perché queste hanno ''originariamente'' ad oggetto una somma di danaro.<br>
Nel [[diritto romano]], la prestazione era "soggettivizzata", nel senso che il vincolo obbligatorio ineriva strettamente alla persona del debitore e comportava la coercibilità attraverso sanzioni di carattere corporale (v. il cd. [[nexum]]).<br>
Negli ordinamenti più moderni, la prestazione viene "oggettivizzata", cioè configurata come un [[comportamento]] che il debitore deve tenere in favore del creditore.