Responsabilità medica: differenze tra le versioni

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{{A|Manca incipit|diritto|settembre 2012}}
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Il medico, si diceva, era assimilato al [[dipendente pubblico]], ed era responsabile solo nei confronti dell'Amministrazione (art.28 Cost.).
D'altra parte, la struttura sanitaria pubblica non possedeva che una rada [[soggettività]], che si riteneva impossibile integrare in un concetto di entità giuridica distinta rispetto allo [[Stato]].
In questa prima fase, dunque, gli strumenti di tutela per il cittadino erano solo quelli derivanti dal [[diritto civile|codice civile]] o dal [[diritto penale|codice penale]], e tipicamente dati in termini extracontrattuali, dal momento che, assunta la mancanza di uno dei soggetti, non era dato di ricavare alcuna convenzione contrattuale.
Né d'altra parte alcuna delle dottrine già all'epoca presenti (es. "[[contratto di fatto]]") consentiva di dare credito fondatamente alla tesi che si potesse essere di fronte ad una prestazione contrattuale.
Sotto altro profilo, le strutture private subivano la diversa regolamentazione offerta dall'art.2232 c.c., che prevede la responsabilità del prestatore d'opera, e dei suoi [[ausiliari]].