Servitù (diritto): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Risolvo disambigua Marciano in Elio Marciano tramite popup
m Fix link
Riga 1:
{{F|diritto|maggio 2011}}
In [[diritto]] si definisce '''servitù''' (o '''servitù prediale''' nel caso di terreni) un [[diritto reale minore]] di godimento su [[bene (diritto)|cosa]] altrui, consistente in "''un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario''" ([[s:Codice_Civile_-_Libro_Terzo/Titolo_VI#Art._1027_Contenuto del diritto|art. 1027]] del [[codice civile italiano]]). Il termine prediale deriva dal latino praedium, che significa «fondo, terreno». Dunque l'espressione «servitù prediale» equivale a quella di servitù fondiaria.
 
== Cenni storici ==
Riga 21:
Nonostante non sia autentica, la distinzione ha influenzato generazioni di giuristi delle epoche successive fino alla sua soppressione nel ''[[Code Napoleon]]'' del [[1804]]. I commissari legislativi che si occuparono di redigere tale codice ritenevano, non a torto, che l'espressione ''servitutes personarum'' potesse richiamare alla mente l'idea di [[schiavitù]] personale bandita dalla [[Rivoluzione Francese]].
 
Il [[codice civile]] italiano del [[1865]], che come è noto si ispira al ''Code Napoléon'', non fece menzione delle ''servitutes personarum'', ma conservò l'aggettivo "''prediale''", che in origine si contrapponeva a "''personale''", per indicare il diritto di servitù.
 
Su questa strada si è posto anche il [[Codice civile italiano|codice civile]] del [[1942]] che ha denominato il titolo relativo alle servitù "Delle servitù prediali".
 
== Natura giuridica ==