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Secondo l'art. 1355 c.c. è [[Nullità (diritto)|nulla]] l'assunzione di un'obbligazione o l'alienazione di un diritto sotto condizione sospensiva meramente potestativa, il cui avveramento è determinato dalla volontà arbitraria di chi si obbliga o aliena il diritto. La ragione della nullità è determinata, con tutta evidenza, dalla mancanza dell'elemento volontaristico, e dunque dalla mancanza di un elemento essenziale del negozio giuridico (affermare "ti venderò la casa se vorrò", vuol dire non emettere alcuna seria dichiarazione di volontà). Si noti, tuttavia che se l'avveramento della condizione meramente potestativa dipende dalla volontà di chi riceverebbe il diritto trasferito o diverrebbe creditore in virtù dell'obbligazione assunta, la fattispecie deve essere qualificata come proposta contrattuale ("comprerari se vorrai").
Egualmente non è nullo il contratto con condizione risolutiva meramente potestativa, giacché la clausola è in realtà fonte di un diritto di [[Recesso (diritto)|recesso]], e come tale disciplinato dall'art. 1373 del [[Codice civile italiano|Codice civile]].
Ciò però non è pacifico in dottrina: infatti c'è chi a differenza della precedente visione, sostiene che la condizione meramente potestativa risolutiva non possa essere accomunata ad una facoltà di recesso in quanto avente disciplina diversa rispetto al recesso.