Scopo sociale: differenze tra le versioni

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Per quanto riguarda l'[[impresa]] (per la quale comunque è improprio l'utilizzo del termine scopo sociale), la [[dottrina]] interpreta l'art. 2082 del [[Codice civile italiano]] distinguendo tra:
 
* lucro ivo''soggettivo'', cioè il movente psicologico dell'imprenditore
 
* lucro ''oggettivo'', cioè l'utilizzo all'interno dell'[[impresa]] di modalità di gestione oggettivamente volte a massimizzare i ricavi.