Azione legale: differenze tra le versioni

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In diritto l''''azione''' è il [[potere (diritto)|potere]] attribuito ad un [[soggetto di diritto|soggetto giuridico]] di provocare l'esercizio della [[giurisdizione]] da parte di un [[giudice]], avviando un [[processo (diritto)|processo]].
 
Si tratta di un potere poiché il soggetto che lo esercita (l'''[[attore (diritto)|attore]]'') costituisce in questo modo un [[rapporto giuridico]] (il [[Azione (diritto)#Rapporto processuale|rapporto processuale]]) con il soggetto chiamato in giudizio (il ''[[convenuto]]''), anche contro la volontà di quest'ultimo (tant'è che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non impedisce la celebrazione del processo ma determina solo la particolare condizione detta ''[[contumacia]]''). L'[[atto processuale]] attraverso il quale viene esercitato tale potere prende il nome di ''[[domanda giudiziale]]''.<ref>Nel processo civile italiano la domanda giudiziale ha, secondo i casi, la forma di ''[[citazione (diritto)|atto di citazione]]'' o di ''[[ricorso]]'', mentre in quello amministrativo ha solo quest'ultima forma</ref>
 
Di solito l'esercizio dell'azione avviene in relazione ad una ''lite'' (o ''controversia''), ossia ad un conflitto di [[interesse (diritto)|interessi]] tra le parti, con il giudice chiamato a stabilire quale di esse ha ragione. Talvolta, però, non c'è lite e l'intervento del giudice è necessario per la costituzione, in collaborazione con le parti, di un rapporto giuridico che l'ordinamento non consente alle parti stesse di costituire autonomamente. Sono questi i casi di ''volontaria giurisdizione'' la quale, secondo molti autori, non è attività giurisdizionale vera e propria ma attività materialmente amministrativa che l'ordinamento ha attribuito ad organi giudiziari, in deroga al principio di [[separazione dei poteri]].
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Non mancano, peraltro, concezioni che vanno ancora più in là nella scissione tra azione e diritto sostanziale, affermando che l'azione è semplicemente il diritto spettante ad ogni cittadino di adire il giudice, a prescindere dalla fondatezza della pretesa che in questo modo viene fatta valere.
 
== Parti ==
Si tratta di un potere poiché il soggetto che lo esercita (l'''[[attore (diritto)|attore]]'') costituisce in questo modo un [[rapporto giuridico]] (il [[Azione (diritto)#Rapporto processuale|rapporto processuale]]) con il soggetto chiamato in giudizio (il ''[[convenuto]]''), anche contro la volontà di quest'ultimo (tant'è che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non impedisce la celebrazione del processo ma determina solo la particolare condizione detta ''[[contumacia]]''). L'[[atto processuale]] attraverso il quale viene esercitato tale potere prende il nome di ''[[domanda giudiziale]]''.<ref>Nel processo civile italiano la domanda giudiziale ha, secondo i casi, la forma di ''[[citazione (diritto)|atto di citazione]]'' o di ''[[ricorso]]'', mentre in quello amministrativo ha solo quest'ultima forma</ref>
 
== Titolarità dell'azione ==