Sanzione: differenze tra le versioni

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Accanto alle norme di condotta (dette ''primarie''), che impongono [[dovere|doveri]] od obblighi, l'ordinamento contiene norme (dette ''secondarie'' o ''sanzionatorie'') che rappresentano la sua "risposta" o "reazione" nel caso di inosservanza del comportamento prescritto, prevedendo una sanzione volta a scoraggiarla. Va detto che, se la maggioranza delle norme di condotta è assistita da una sanzione, vi possono essere anche obblighi e doveri non sanzionati; in casi come questi nel [[diritto romano]] si parlava di ''leges imperfectae'' (norme imperfette) in contrapposizione a quelle ''perfectae'' assistite da sanzione.
 
Il dovere, posto in capo a un [[soggetto di diritto|soggetto]], di sottostare alla sanzione è detto ''[[responsabilità]]''. Normalmente il soggetto sul quale grava la responsabilità è lo stesso che ha commesso l'illecito; vi possono, però, essere casi in cui l'ordinamento ritiene un soggetto responsabile per l'illecito commesso da un altro, in virtù di una certa relazione intercorrente tra i due: ne è un esempio la ''responsabilità collettiva'', - in cui tutti i membri di una collettività sono ritenuti responsabili per l'illecito commesso da uno o alcuni di loro, - tipica degli ordinamenti primitivi, che sopravvive nel [[diritto internazionale]] (si pensi alla [[guerra]]).
 
Il soggetto sul quale grava la responsabilità può essere una [[persona fisica]] o [[persona giuridica|giuridica]]; tuttavia in alcuni ordinamenti, tra i quali quello italiano, le sanzioni penali possono essere comminate solamente a persone fisiche in virtù del principio espresso nel [[brocardo]] ''"[[societas delinquere non potest]]"''.