Atto notarile: differenze tra le versioni

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===Formalità principali===
La formazione degli atti notarili è disciplinata dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cosiddetta ''legge notarile'') la quale prescriveva, fra l'altro, che l'atto notarile fosse redatto a mano, a macchina o a stampa e che, in ogni caso, il notaio provvedesse personalmente alla redazione o ne dirigesse la stessa, in ogni suo momento, allorché l'avesse demandata a persona di sua fiducia. La legge prevedeva anche che l'atto notarile fosse ricevuto in presenza delle parti e di almeno due ''testimoni''; tuttavia, le parti, ove fossero state capaci di leggere e scrivere, potevano rinunciare di comune accordo alla presenza dei testimoni, fatta eccezione per la [[contratto di donazione|donazione]],il [[testamento]] o la [[convenzione matrimoniale]]; di tale rinuncia doveva essere fatta menzione nell'atto.
Attualmente, dopo la riforma introdotta dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, la presenza dei testimoni non è più richiesta in tutti gli atti che assumono la forma di atto pubblico, ma solo nei casi previsti dalla legge, in primis dal codice civile. La legge notarile obbliga alla presenza di due testimoni solo in 4 casi: negli atti di donazione, nelle convenzioni matrimoniali e loro successive modifiche, nelle dichiarazioni di scelta del regime patrimoniale dei coniugi, ogniqualvolta almeno una delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere. La legge, infine, lascia alle parti stesse e al notaio, la scelta di fare intervenire comunque i due testimoni in qualsiasi atto notarile.
Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti, anche avvalendosi di due ''fidefacienti'' da lui conosciuti, che possono anche coincidere con i testimoni. I testimoni e i fidefacienti devono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica Italiana o stranieri in essa residenti, avere la [[capacità di agire]], non essere interessati all'atto e non avere rapporti di parentela o affinità né col notaio né con le parti. Non sono ammessi all'ufficio di testimone i sordi, i muti, i ciechi e tutto coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.