Atto notarile: differenze tra le versioni

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La formazione degli atti notarili è disciplinata dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cosiddetta ''legge notarile'') la quale prescrive, fra l'altro, che l'atto notarile sia redatto a mano, a macchina o a stampa e che, in ogni caso, il notaio provveda personalmente alla redazione o diriga la stessa, in ogni suo momento, allorché l'abbia demandata a persona di sua fiducia.
 
Secondo la legge notarile, l'atto notarile deve essere ricevuto in presenza delle parti e, in alcuni casi, di almeno due ''testimoni''. Dopo le modifiche introdotte dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, la presenza dei testimoni è richiesta solo per gli [[contratto di donazione|atti di donazione]], le [[convenzione matrimoniale|convenzioni matrimoniali]] e loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di [[separazione dei beni]], nonchè qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza; a questi si aggiungono i casi in cui specifiche disposizioni di legge richiedono la presenza dei testimoni per certi atti (ad esempio, l'art. 603 del [[Codice civile italiano|Codice civile]] per il [[testamento segreto]]). Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti, anche avvalendosi di due ''fidefacienti'' da lui conosciuti, che possono coincidere con i testimoni. I testimoni e i fidefacienti devono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica Italiana o stranieri in essa residenti, avere la [[capacità di agire]] e non essere interessati nell'atto.
 
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