Atto di notorietà: differenze tra le versioni

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In quanto atto pubblico, l'atto di notorietà fa [[prova legale]] sulla provenienza dai deponenti e su quanto fatto o dichiarato davanti al [[funzionario]] pubblico o al privato esercente una [[funzione pubblica]] (come il [[notaio]]) che lo riceve. Non fa, invece, prova legale circa i contenuti delle dichiarazioni rese. In altre parole, non fa prova legale dell'esistenza di fatti giuridici ma solo della loro notorietà.
 
L'atto di notorietà è conosciuto da vari ordinamenti di ''[[civil law]]'': [[Italia]], [[Francia]], [[Spagna]] ecc. Nei paesi di [[common law]] una funzione in parte simile è svolta dall'''[[affidavit]]''.
 
==Ordinamento italiano==
Nell'ordinamento italiano l'atto di notorietà può essere ricevuto dal [[cancelliere (ordinamento giudiziario)|cancelliere]] (art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366) oppure dal notaio (art. 1, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89)<ref>Una parte minoritaria della dottrina ritiene che possa essere ricevuto anche dal [[sindaco (ordinamento italiano)|sindaco]] o suo delegato, interpretando estensivamente l'art. 231 del D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51, secondo il quale "quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o a un suo delegato"</ref> in presenza di almeno due [[testimone (diritto civile)|testimoni]]; in alcuni casi, però, può essere ricevuto solo dal [[presidente]] del [[tribunale]] o, per delega di questo, dal cancelliere.
 
===Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà===
Già l'art. 7 del d.P.R. 2 agosto 1957, n. 678 aveva previsto la possibilità di rendere la dichiarazione anche dinanzi al [[segretario comunale]] o al [[funzionario]] competente a ricevere la documentazione, ogniqualvolta fosse richiesta la presentazione di un atto di notorietà a un organo della [[pubblica amministrazione]].<br />
Un'ulteriore agevolazione è stata introdotta dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ha previsto la possibilità di sostituirlo, negli stessi casi, con una ''dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà''.
 
Questa possibilità è stata in seguito ampliata ed è ora sancita dall'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) laddove stabilisce che: <br />

"''1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.<br />

2. ''La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza''.<br />

3. ''Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà''".
 
==Note==
<references/>
 
== Voci correlate ==
{{Portale|diritto|Italia}}
*[[Certificato]]
*[[Autocertificazione]]
 
{{Portaleportale|diritto|Italia}}
[[Categoria:Diritto amministrativo]]
[[categoria:Termini giuridici]]
[[categoria:Diritto civile]]