Sospensione (diritto canonico cattolico): differenze tra le versioni

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==Natura e applicazione==
La sospensione appartiene alla categoria delle pene "medicinali" o censure (canone 1312), che comprende anche la [[scomunica]] e l'[[interdetto]]. Le pene "medicinali" sono volte a che il reo cessi la contumacia (cioè si penta del delitto e dia congrua riparazione dei danni e dello scandalo chache ha causato, o almeno prometta di farlo).
 
La sospensione può essere applicata solo ai [[chierico|chierici]], cioè ai membri dei tre gradi dell'[[ordine sacro]] ([[diaconi]], [[presbiteri]], [[vescovi]]), e vieta tutti o alcuni atti della potestà di ordine, tutti o alcuni atti della potestà di governo, l'esercizio di tutti o alcuni diritti o funzioni inerenti all'ufficio, oppure l'insieme di tali atti, diritti o funzioni.