Atto notarile: differenze tra le versioni

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La maggioranza degli ordinamenti [[civil law]], con la notevole eccezione dei paesi nordeuropei ([[Svezia]], [[Finlandia]], [[Danimarca]] ecc.), conosce l'atto notarile come particolare specie di [[atto pubblico]]. In tali ordinamenti qualsiasi [[contratto]] o, più in generale, atto giuridico privato (salvo sia prescritta una forma speciale: si pensi al [[matrimonio]]) può essere fatto in forma di atto pubblico con la partecipazione del notaio, forma che, per certi atti, è addirittura imposta dall'ordinamento ai fini della validità o della prova. Il notaio ha non solo [[competenza (diritto)|competenza]] generale ma anche esclusiva a rogare atti giuridici privati, essendo l'eventuale competenza di altri soggetti limitata a specifici atti.
 
[[Immagine:Atto_Notarile_1558_Atto Notarile 1558 -_Compravendita Compravendita.JPG|thumb|left|200px|Un atto notarile di compravendita del [[1558]]]]
 
Negli ordinamenti di [[common law]] e nei paesi nordeuropei, non esistendo la figura del notaio, non è possibile fare atti giuridici privati in forma di atto pubblico; è possibile la sola ''autenticazione delle firma'' - conosciuta anche dagli altri ordinamenti di civil law - che si limita ad attestarne la provenienza dalla persona che l'ha apposta e che, negli ordinamenti di common law, può essere fatta dal ''[[notary public]]'', figura diversa dal notaio cd. ''latino'' dei paesi di civil law. Non è, quindi, un atto notarile il ''[[deed]]'', atto formale caratteristico degli ordinamenti di common law, nonostante taluni dizionari traducano impropriamente in italiano il termine con '"atto notarile'" o '"rogito'".
 
==Ordinamento italiano==
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La formazione degli atti notarili è disciplinata dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cosiddetta ''legge notarile'') la quale prescrive, fra l'altro, che l'atto notarile sia redatto a mano, a macchina o a stampa e che, in ogni caso, il notaio provveda personalmente alla redazione o diriga la stessa, in ogni suo momento, allorché l'abbia demandata a persona di sua fiducia.
 
Secondo la legge notarile, l'atto notarile deve essere ricevuto in presenza delle parti e, in alcuni casi, di almeno due ''testimoni''. Dopo le modifiche introdotte dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, la presenza dei testimoni è richiesta solo per gli [[contratto di donazione|atti di donazione]], le [[convenzione matrimoniale|convenzioni matrimoniali]] e loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di [[separazione dei beni]], nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza; a questi si aggiungono i casi in cui disposizioni di legge richiedono la presenza dei testimoni per specifici atti (ad esempio, l'art. 603 del [[Codice civile italiano|Codice civile]] per il [[testamento pubblico]]). Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti, anche avvalendosi di due ''fidefacienti'' da lui conosciuti, che possono coincidere con i testimoni. I testimoni e i fidefacienti devono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica Italiana o stranieri in essa residenti, avere la [[capacità di agire]] e non essere interessati nell'atto.
 
===Contenuto===
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==Bibliografia==
*Council of the Notariats of the European Union. [http://www.cnue-nouvelles.be/en/000/actualites/aae-etude-acte-authentique-final-25-11-2008-en.pdf ''Comparative Study on Authentic Instruments'']
*Autori vari, ''Il notariato atesino'', Centro di documentazione storica per l'Alto Adige, Bolzano, 1981
 
==Voci correlate==
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{{Portale|diritto}}
 
[[categoriaCategoria:Termini giuridici]]
[[categoriaCategoria:Diritto civile]]
 
[[cs:Notářský zápis]]