Rappresentanza sindacale unitaria: differenze tra le versioni

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== Storia ==
Le R.S.U. vennero introdotte in [[Italia]] nel 19931991, dapprima nel settore privato, con l'intesa -quadro trainterconfederele [[CGIL]]-[[CISL]]-[[UIL]] del [[1º marzo]] [[1991]], nell'intesae successivamente con il governol'accordo del [[23 luglio]] del [[1993]] e con l'accordo tra le suddette organizzazini sindacali e [[Confindustria]] ed [[Intersind]] del [[20 dicembre]] del [[1993]], in tutte le organizzazioni produttive private con più di 15 dipendenti.<br />
 
Esse successivamente furono introdotte anche nel settore pubblico: infatti possono essere costituite in tutte le [[Pubblica amministrazione (ordinamento italiano)|amministrazioni pubbliche]] (comma 3, art. 6, D. lgs. 396/1997). Con riferimento al settore del pubblico impiego, l'iniziativa per la costituzione di una R.S.U. è riconosciuta disgiuntamente a tutte le [[sindacato|organizzazione sindacali]], per cui l'iniziativa per la costituzione di una R.S.U. può provenire anche da un'unica sigla sindacale, senza alcun riferimento alla sua rappresentatività.<br />
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L'articolo 19 dello [[Statuto dei Lavoratori]] riconosce il diritto di rappresentanza alle associazioni sindacali che risultino firmatarie di [[Contratto collettivo nazionale di lavoro|contratti collettivi di lavoro]] applicati nell'unità produttiva.
 
Lo [[Statuto dei lavoratori]] (legge n. 300 del 1970) inizialmente riconosceva questo diritto anche alle organizzazione più rappresentative a livello nazionale, a prescindere dalla firma sindacale di accordi collettivi (nazionali o proviciali) e dalla loro applicabilità all'unità produttiva, norma interpretata a favore di [[CGIL]], [[CISL]] e [[UIL]]. Il cosiddetto monopolio della rappresentnaza fu abolito con il [[Referendum abrogativi del [[1995]] in Italia|referendum abrogativo del 1995]], a seguito del quale fu promulgato il D.P.R. n. 312 del [[1995]], il quale andò ben oltre l'oggetto della consultazione referendaria.
 
ConLa [[Corte Costituzionale]] con sentenza n. 325 del 1995, la [[Corte Costituzionale|Consulta1995]], dichiarò legittimo il citato [[DPR]], in quanto non in contrasto con gli artt. 3 e 39 della Costituzione.
Il [[DPR]], all' art. 1 modificò anche lettera b (dell'art. 19 comma 1) che non era oggetto di referendum, eliminando il vincolo della rappresentatività per le sole associazioni sindacali firmatarie di accordi collettivi nazionali o provinciali: con la nuova legge si potevano creare associazioni sindacali con unica sede in un'unità produttiva che beneficiavano della rappresentanza perché firmatarie di un accordo collettivo aziendale, mentre prima era richiesta la costituzione di un sindacato con sedi almeno a livello provinciale e la relativa firma di accordi collettivi, non limitati a una singola azienda, e di estensione pari almeno all'ambito della provincia.