Occupazione di terreni o edifici: differenze tra le versioni

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|Pena = [[reclusione]] fino a due anni o multa da € 103 a € 1.032 per le ipotesi del I co.; reclusione fino a due anni e multa da € 103 a € 1.032 per le ipotesi previste dal II co.
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L''''invasione di terreni o edifici''', in [[diritto penale]], è un [[delitto]] previsto e punito dall'art. 633 del [[codice penale italiano]] ai sensi del quale: ''Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.''
 
''Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.''