Ente strumentale: differenze tra le versioni

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Un '''ente strumentale''' (o '''ausiliario''' o '''funzionale''') è un [[ente pubblico]] che persegue fini propri di un altro ente pubblico, sovente [[ente territoriale|territoriale]] (''ente principale'' o ''ausiliato''), al quale è legato da vincoli di soggezione. Gli enti pubblici che non appartengono a questa categoria sono detti ''enti autonomi'' e comprendono, tra gli altri, gli enti territoriali.
 
Il ricorso ad un all'ente strumentale per lo svolgimento di un'attività o un complesso di attività rappresenta una forma di ''amministrazione indiretta'', in contrapposizione all'''amministrazione diretta'', nella quale le attività sono svolte dall'ente con propri uffici.
 
Alla relazione di ''strumentalità funzionale'' con l'ente principale - il perseguimento di fini propri del medesimo - può affiancarsi una relazione di ''strumentalità strutturale'', quando l'ente principale dispone di penetranti [[potere (diritto)|poteri]] nei confronti dell'ente strumentale: poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce i fini della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire [[direttiva|direttive]], di [[controllo (diritto)|controllo]] sugli organi e sugli atti (fino al controllo di merito su certi atti) e di [[nomina]] dei titolari degli organi più importanti. In questi casi l'ente strumentale può essere sostanzialmente considerato un complesso di [[Organo (diritto)|organi]] e [[ufficio (diritto)|uffici]] dell'ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una limitata [[autonomia]], oltre che della [[persona giuridica|personalità giuridica]]. In altri casi, invece, l'ente strumentale, pur soggetto a controlli e altri poteri dell'ente principale, gode di una maggiore autonomia.