Tutela cautelare: differenze tra le versioni

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Riguardo alla ''sommarietà della cognizione'', il [[giudice]] adito per conoscere del possibile deterioramento del bene o del possibile depauperamento del [[patrimonio]] deve effettuare una sommaria valutazione sul ragionevole esito del ricorso (''Fumus boni iuris'' - Fondatezza della domanda) e sulla possibilità di danni gravi e irreparabili derivanti dal provvedimento impugnato (''Periculum in mora'').
 
Altro requisito riguarda il contenuto, che dev'essere ''tipico'': il [[legislatore]] ha predeterminato i processi cautelari con un numero chiuso di situazioni di pericolo di deterioramento o depauperamento (vedi Art. 700 [[Codice di procedura civile]] rubricato ''Condizioni per la concessione'', di notevole importanza, essendo [[norma (diritto)|norma]] di chiusura del sistema). Inoltre si può adire alla tutela cautelare mediante [[ricorso]]: se si prova un imminente e irreparabile [[pericolo]], si può ottenere un [[provvedimento]] d'urgenza che anticipi gli effetti della [[sentenza]].TaleNel processo amministrativo, tale impostazione è stata di recente superata con la L.205/2000 che ha modificato l'art.21 8°comma della legge Tar statuendo che la tutela cautelare non si risolve più nella misura tipica della sospensione, ma si attua con misure di contenuto atipico modellate sul caso concreto.
 
Terza caratteristica è quella della ''strumentalità'', che è una conseguenza della sommarietà; esiste una correlazione necessaria con il [[giudizio di merito]]: se entro il termine perentorio non è iniziato il giudizio di merito, si perde l'efficacia della [[misura cautelare]].Questo punto è stato recentemente abrogato da una nuova legge per alcuni provvedimenti cautelari. Si parla infatti di procedimenti cautelari a strumentalità attenuata, cioè a effetto immediato senza obbligatorietà di svolgere il giudizio di merito.