Tutela cautelare: differenze tra le versioni
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Riguardo alla ''sommarietà della cognizione'', il [[giudice]] adito per conoscere del possibile deterioramento del bene o del possibile depauperamento del [[patrimonio]] deve effettuare una sommaria valutazione sul ragionevole esito del ricorso (''Fumus boni iuris'' - Fondatezza della domanda) e sulla possibilità di danni gravi e irreparabili derivanti dal provvedimento impugnato (''Periculum in mora'').
Altro requisito riguarda il contenuto, che dev'essere ''tipico'': il [[legislatore]] ha predeterminato i processi cautelari con un numero chiuso di situazioni di pericolo di deterioramento o depauperamento (vedi Art. 700 [[Codice di procedura civile]] rubricato ''Condizioni per la concessione'', di notevole importanza, essendo [[norma (diritto)|norma]] di chiusura del sistema). Inoltre si può adire alla tutela cautelare mediante [[ricorso]]: se si prova un imminente e irreparabile [[pericolo]], si può ottenere un [[provvedimento]] d'urgenza che anticipi gli effetti della [[sentenza]].
Terza caratteristica è quella della ''strumentalità'', che è una conseguenza della sommarietà; esiste una correlazione necessaria con il [[giudizio di merito]]: se entro il termine perentorio non è iniziato il giudizio di merito, si perde l'efficacia della [[misura cautelare]].Questo punto è stato recentemente abrogato da una nuova legge per alcuni provvedimenti cautelari. Si parla infatti di procedimenti cautelari a strumentalità attenuata, cioè a effetto immediato senza obbligatorietà di svolgere il giudizio di merito.
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