Condanna dello Stato italiano nella strage di Ustica: differenze tra le versioni

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== Motivazioni==
Le motivazioni della Sentenza relativa al procedimento civile nº 10354-12865/2007 pubblicate lo scorso 20 settembre 2011, riportanoevidenziano:
 
* riscontro dell'avvenuto [[depistaggio]]<ref>Pag. 4,5: «...fin dalle ore successive al disastro stesso e quindi nella successiva fase di svolgimento delle indagini, prima, e durante la celebrazione di processi penali, poi- dalle condotte tenute da vari soggetti, tutti organicamente riconducibili ai Ministeri convenuti, "attraverso le quali si è determinato un sistematico depistaggio ed un intralcio al più proficuo svolgimento delle indagini, mediante sottrazione di documentazione utile allo scopo, ritardi o omissioni nella trasmissione del materiale che gli inquirenti chiedevano via via di acquisire, nonché mediante gravissime reticenze, manifestate financo in sede di interrogatorio o deposizione testimoniale.»</ref>
* causa del disastro esterna, non cedimento strutturale<ref>Pag. 5: «...le numerose perizie... concordano sostanzialmente su un punto cruciale: l'aereo non è precipitato per alcun naturale spontaneo cedimento strutturale, bensì per una causa esterna...»</ref>
 
* danno aggravato da negligenze ed omissioni di doveri di legge<ref>Pag. 5 «Sulla base della considerazione che la sera del 27 Giugno del 1980, lungo la rotta del DC9 dell'Itavia e nelle ore dei effettivo transito di questo velivolo, "era in corso un'operazione aerea militare, coinvolgente numerosi velivoli in assetto da guerra" (fondata sul contesto radaristico accertato nella sentenza ordinanza del Giudice Istruttore e poi confermato dalla sentenza della Corte di Assise di Roma di primo grado) vengono allegate precise condotte, imputabili alle amministrazioni convenute, che avrebbero concorso al prodursi del disastro nonché dei numerosi danni ad esso conseguenti. Più esattamente, "negligenze ed omissioni di doveri di legge - legati alla garanzia di sicurezza del traffico lungo aerovie civili all'interno dello spazio aereo nazionale - tra cui spiccano la mancata segnalazione, da parte delle autorità militari a quelle responsabili del trasporto aereo civile, della presenza di altri velivoli lungo la rotta seguita dal DC9 della compagnia Itavia; così come la mancata tempestiva comunicazione, da parte delle autorità preposte al controllo del traffico aereo, al pilota del DC9, della necessità di modificare la rotta programmata, anche solo mediante una riduzione della quota di crociera fino a soglia di sicurezza, proprio in considerazione della situazione di pericolo legata alla presenza anche di altri velivoli lungo la rotta prestabilita. A ciò si aggiunga quanto consegue dell'esistenza di quel pericolosissimo "Punto Condor" oggetto di continue intersecazioni di voli militari in assetto operativo e la conseguente, sbalorditiva, assenza di provvedimenti assunti dalle amministrazioni convenute per porre rimedio a quell'ineluttabile situazione di precaria sicurezza".'' ''Allegano inoltre gli attori che le condotte di concreto ostacolo al raggiungimento della verità circa le cause del disastro aereo sarebbero state oggetto di accertamento in sede penale e stigmatizzate nell'ordinanza sentenza del giudice Istruttore, e comunque il loro accertamento risulterebbe dagli atti del processo penale prodotti in questo giudizio.</ref>
Pag. 5 «...le numerose perizie... concordano sostanzialmente su un punto cruciale: l'aereo non è precipitato per alcun naturale spontaneo cedimento strutturale, bensì per una causa esterna...»
 
Pag. 5 «Sulla base della considerazione che la sera del 27 Giugno del 1980, lungo la rotta del DC9 dell'Itavia e nelle ore dei effettivo transito di questo velivolo, "era in corso un'operazione aerea militare, coinvolgente numerosi velivoli in assetto da guerra" (fondata sul contesto radaristico accertato nella sentenza ordinanza del Giudice Istruttore e poi confermato dalla sentenza della Corte di Assise di Roma di primo grado) vengono allegate precise condotte, imputabili alle amministrazioni convenute, che avrebbero concorso al prodursi del disastro nonché dei numerosi danni ad esso conseguenti. Più esattamente, "negligenze ed omissioni di doveri di legge - legati alla garanzia di sicurezza del traffico lungo aerovie civili all'interno dello spazio aereo nazionale - tra cui spiccano la mancata segnalazione, da parte delle autorità militari a quelle responsabili del trasporto aereo civile, della presenza di altri velivoli lungo la rotta seguita dal DC9 della compagnia Itavia; così come la mancata tempestiva comunicazione, da parte delle autorità preposte al controllo del traffico aereo, al pilota del DC9, della necessità di modificare la rotta programmata, anche solo mediante una riduzione della quota di crociera fino a soglia di sicurezza, proprio in considerazione della situazione di pericolo legata alla presenza anche di altri velivoli lungo la rotta prestabilita. A ciò si aggiunga quanto consegue dell'esistenza di quel pericolosissimo "Punto Condor" oggetto di continue intersecazioni di voli militari in assetto operativo e la conseguente, sbalorditiva, assenza di provvedimenti assunti dalle amministrazioni convenute per porre rimedio a quell'ineluttabile situazione di precaria sicurezza".'' ''Allegano inoltre gli attori che le condotte di concreto ostacolo al raggiungimento della verità circa le cause del disastro aereo sarebbero state oggetto di accertamento in sede penale e stigmatizzate nell'ordinanza sentenza del giudice Istruttore, e comunque il loro accertamento risulterebbe dagli atti del processo penale prodotti in questo giudizio.
 
Concludono pertanto chiedendo la condanna dei Ministeri convenuti al risarcimento:
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Illustrando sulla rivista giuridica Fatto & Diritto la sentenza del giudice Paola Proto Pisani, L'avvocato Tommaso Rossi ha specificato che: «I Ministeri competenti (interni e difesa) sono stati riconosciuti responsabili sulla base del principio dell’ “immedesimazione organica”, che fa ricadere la responsabilità civile dei militari sugli organi dello Stato da cui dipendevano».<ref>{{cita web |url= http://www.fattodiritto.it/disastro-aereo-di-ustica-dopo-31-anni-il-tribunale-di-palermo-condanna-lo-stato/ |titolo=Disastro aereo di Ustica, dopo 31 anni il Tribunale di Palermo condanna lo Stato |work=fattodiritto.it |accesso=29 marzo 2012}}</ref>
 
==Note==
<references/>