Regolamento: differenze tra le versioni

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I regolamenti, a differenza delle norme aventi forza di legge, non sono sottoposti al controllo di costituzionalità da parte della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte Costituzionale]], ma al solo controllo giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.
 
=== Tipologie di regolamento ===
La dottrina distingue tradizionalmente diverse tipologie di regolamento:
* '''regolamenti di esecuzione''': sono di norma previsti dalla legge al fine di dettare norme specifiche per la sua corretta esecuzione, ovvero predispongono gli strumenti più opportuni per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni di legge; possono inoltre assolvere all'importante funzione di precisare e integrare le norme predisposte dalla legge (funzione interpretativa).
* '''regolamenti di attuazione e integrazione''': essi sono adottati quando una disciplina è coperta da [[riserva di legge|riserva di legge relativa]] e nel caso in cui una legge definisca soltanto norme di principio; tale tipo di regolamento favorisce una migliore applicazione della legge, colmando eventuali incompletezze (mai per materie coperte da riserva di legge assoluta).
* ''' regolamenti indipendenti''': essi sono adottati autonomamente dal Governo per regolamentare materie che non sono affatto disciplinate da una fonte primaria (con esclusione di quelle coperte da riserva di legge assoluta) e che quindi sono solitamente di modesta rilevanza. Non possono mai derogare ad una norma di legge.
* '''regolamenti delegati''' (o autorizzati): previsti al fine di dare corso ad un processo di [[delegificazione]] (ossia dell'attribuzione al Governo del compito di regolamentare certe materie anche in deroga ad una disciplina precedentemente posta dalla legge). Tale processo è garantito da una legge avente contenuto autorizzatorio del Parlamento che permette di disciplinare con regolamento un oggetto già regolato da legge, anche su una materia coperta da riserva di legge (purché non assoluta). La legge di autorizzazione dispone l'abrogazione della normativa vigente con effetto però dall'entrata in vigore del regolamento (''abrogazione differita'').
* '''regolamenti organizzativi''': disciplinano l'organizzazione interna dei pubblici uffici, e prima del 1948 godevano di un ampio raggio d'azione. Dall'entrata in vigore della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione repubblicana]], essendo la materia coperta da [[riserva di legge|riserva di legge relativa]]<ref>Art. 97 Cost.</ref>, essi non si distinguono più nella sostanza dai regolamenti di esecuzione o di attuazione e integrazione. Tuttavia, nel 1997 la materia è stata oggetto di [[delegificazione]]<ref>Art. 17 L. 23 agosto 1988 n. 400, comma 4bis aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59</ref>, per cui ad essi si sono sostituiti i regolamenti delegati.
 
=== Altri significati del termine "regolamento" ===