Rappresentanza sindacale unitaria: differenze tra le versioni
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La facoltà di istituire rappresentanze sindacali unitarie all'interno delle amministrazioni pubbliche è menzionata nell'art. 42 del d.lgs [[30 marzo]] [[2001]] n. 165 (c.d. ''Testo unico pubblico impiego'').
La rappresentanza conferisce a un'associazione sindacale il diritto a usufruire
Infatti l'articolo 19 dello [[Statuto dei Lavoratori]] riconosce il diritto di rappresentanza alle associazioni sindacali che risultino firmatarie di [[Contratto collettivo nazionale di lavoro|contratti collettivi di lavoro]] applicati nell'unità produttiva.
Il
Il [[DPR]], all' art. 1 modificò anche lettera b (dell'art. 19 comma 1) che non era oggetto di referendum, eliminando il vincolo della rappresentatività per le sole associazioni sindacali firmatarie di accordi collettivi nazionali o provinciali: con la nuova legge si potevano creare associazioni sindacali con unica sede in un'unità produttiva che beneficiavano della rappresentanza perché firmatarie di un accordo collettivo aziendale, mentre prima era richiesta la costituzione di un sindacato con sedi almeno a livello provinciale e la relativa firma di accordi collettivi, non limitati a una singola azienda, e di estensione pari almeno all'ambito della provincia.
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