Rappresentanza sindacale unitaria: differenze tra le versioni

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La facoltà di istituire rappresentanze sindacali unitarie all'interno delle amministrazioni pubbliche è menzionata nell'art. 42 del d.lgs [[30 marzo]] [[2001]] n. 165 (c.d. ''Testo unico pubblico impiego'').
 
La rappresentanza conferisce a un'associazione sindacale il diritto a usufruire deidi localiun aziendalilocale messo a disposizione dall'azienda e didelle ore di permesso per sindacalisti egià lavoratoripreviste inper assembleale RSA dalla L.300/1970 ([[Statuto dei Lavoratori]]), ala facoltà di indire assemblee retribuite e [[sciopero|scioperi]], aglinonché tutti gli altri obblighi die informazione,diritti consultazioneprevisti odallo partecipazioneStatuto sindacaledei doveLavoratori previstie dalladalle altre leggi leggeafferenti.
 
Infatti l'articolo 19 dello [[Statuto dei Lavoratori]] riconosce il diritto di rappresentanza alle associazioni sindacali che risultino firmatarie di [[Contratto collettivo nazionale di lavoro|contratti collettivi di lavoro]] applicati nell'unità produttiva.
Il menzinatomenzionato Statuto inizialmente riconosceva questo diritto anche alle organizzazione più rappresentative a livello nazionale, a prescindere dalla firma sindacale di accordi collettivi (nazionali o proviciali) e dalla loro applicabilità all'unità produttiva, norma interpretata a favore di [[CGIL]], [[CISL]] e [[UIL]]. Il cosiddetto monopolio della rappresentnaza fu abolito con un [[Referendum abrogativi del 1995 in Italia|referendum abrogativo nel 1995]], a seguito del quale fu promulgato il D.P.R. n. 312 del [[1995]], il quale andò ben oltre l'oggetto della consultazione referendaria.
 
Il [[DPR]], all' art. 1 modificò anche lettera b (dell'art. 19 comma 1) che non era oggetto di referendum, eliminando il vincolo della rappresentatività per le sole associazioni sindacali firmatarie di accordi collettivi nazionali o provinciali: con la nuova legge si potevano creare associazioni sindacali con unica sede in un'unità produttiva che beneficiavano della rappresentanza perché firmatarie di un accordo collettivo aziendale, mentre prima era richiesta la costituzione di un sindacato con sedi almeno a livello provinciale e la relativa firma di accordi collettivi, non limitati a una singola azienda, e di estensione pari almeno all'ambito della provincia.